La separazione, sia essa fra coniugi che fra conviventi, è un passaggio cruciale nella vita di una persona, una fase delicata in cui si scontrano sentimenti di rabbia e rancore da un lato e di liberazione e rinascita dall'altro. Gestire questa transizione richiede un'attenzione particolare. È qui che entra in gioco il ruolo fondamentale dell'avvocato divorzista , una figura professionale in grado di offrire la giusta tutela e assistenza. Questo professionista aiuta a comprendere, selezionare e seguire i passi corretti per sciogliere il legame con il partner in modo meno doloroso e più rapido.
Nelle situazione di conflitto occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti della persona, in particolare dei minori, e alla preservazione, per quanto possibile, delle relazioni familiari.
Nel nostro studio legale, gli
avvocati divorzisti a Treviso affrontano cause di separazione e divorzio, sia consensuali che giudiziali, di cessazione della convivenza, di scioglimento dell’unione civile, come pure di modifica delle relative condizioni, non solo in provincia di Treviso, ma in tutta Italia.
La dott.ssa Daniela Zambon, dottore commercialista ed esperto finanziario in materia di diritto di famiglia, collabora nelle pratiche di diritto di famiglia e diritto collaborativo. L' avv. Giorgio Canal è inoltre socio dell'Associazione APF Avvocati per le Persone e per la Famiglia e socio dell'Osservatorio di Diritto di Famiglia (ONDIF), sezione di Treviso.
Le persone vanno protette non solo nella cessazione di un rapporto coniugale o di una relazione, ma anche in altri momenti della loro vita quando manifestino difficoltà nella gestione dei propri interessi personali o patrimoniali adottando opportune misure, tipicamente l’amministrazione di sostegno. Lo Studio nel corso degli anni ha acquisito particolare competenza anche in questo campo e si avvale, se del caso, di professionisti in ambito medico e psicologico , che possano supportare la richiesta di questa misura di protezione.
Se non sarà possibile trovare un accordo fra le Parti si apre la strada di un procedimento contenzioso. Con la Riforma Cartabia il procedimento è stato concentrato: a seguito del deposito di un ricorso, in cui deve essere prodotta la documentazione economica, reddituale e patrimoniale della parte, il giudice fissa un’udienza prima della quale le parti devono depositare delle memorie con cui verranno precisate le loro domande e difese.
All’udienza il giudice sentirà le parti, che devono comparire personalmente, e tenterà la conciliazione. Se questa non riesce, egli darà i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle Parti e dei figli, in particolare stabilendo un contributo economico a favore di questi ultimi. Il giudice dopo l’udienza può proseguire per l’assunzione delle prove ammesse oppure può ritenere la causa pronta per la decisione e così emettere sentenza che conclude il procedimento.
Vi è un’importante novità a seguito della Riforma Cartabia, confermata anche recentemente dalla Corte di Cassazione. È, infatti, possibile proporre ora assieme la domanda di separazione e quella di divorzio. Ciò significa che con un unico atto è possibile procedere in un primo momento alla separazione e, decorso il termine di sei mesi, dare ingresso subito e “automaticamente” al procedimento di divorzio.
Si sceglie questa procedura quando i coniugi abbiano già scelto sin dalla separazione di sciogliere il loro vincolo matrimoniale e di giungere rapidamente al divorzio, senza recarsi due volte dall’avvocato.
La legge n.6/2004 ha introdotto uno strumento di tutela volto a proteggere la persona valorizzandone al contempo le capacità residue. L’amministrazione di sostegno è un vestito cucito su misura della persona che ne beneficia, adattabile e modulabile alle sue esigenze specifiche. L’amministratore di sostegno è un soggetto che non necessariamente si sostituisce al beneficiario, ma che può rappresentarlo o più semplicemente assisterlo. Ciò significa che il destinatario della misura non è annullato dalla figura che ne garantisce la tutela, contrariamente a quello che avveniva un tempo con l’interdizione, ma conserva la propria autonomia e ha diritto ad essere ascoltato e a partecipare alle decisioni prese nel suo interesse. Egli, infatti, in genere, conserva la capacità di agire e mantiene in particolare il diritto di compiere tutti gli atti personalissimi (ad esempio matrimonio, testamento).
La procedura è veloce e rapida e inizia con un ricorso avanti il giudice tutelare a seguito del quale viene fissata un’udienza nella quale il beneficiario della misura viene sentito dal giudice il quale, all’esito, prenderà i provvedimenti opportuni: in particolare, qualora non si necessiti di particolare attività istruttoria (tipicamente una perizia sul soggetto beneficiario), il giudice potrà nominare subito un amministratore di sostegno conferendo a lui i poteri che riterrà di attribuire.
Va precisato che, con la domanda congiunta di separazione o divorzio o cessazione della convivenza, i coniugi possono disciplinare ogni aspetto della loro relazione personale e/o matrimoniale, includendo diverse pattuizioni, inclusi trasferimenti di immobili o di loro quote, scioglimento della comunione legale ordinaria relativamente a taluni beni etc…
Nel caso di separazione o divorzio giudiziale, il giudice disciplina le sole conseguenze della separazione o del divorzio, e cioè stabilire l’assegnazione della casa coniugale, la collocazione e l’affidamento della prole, il contributo di mantenimento in favore dei figli e/o del coniuge economicamente più debole: nella separazione, parametro per stabilire il contributo di mantenimento del coniuge, considerata la diversità reddituale delle parti, è il tenore di vita goduto durante il matrimonio; nel divorzio, invece, accertata la disparità reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi, la parte che richiede il contributo di mantenimento deve dimostrare innanzitutto di non avere redditi adeguati e di non poterseli procurare e in tal modo avrà diritto ad un assegno con funzione assistenziale; qualora dimostrasse, altresì, che durante il matrimonio abbia rinunciato alle sue aspettative professionali a beneficio della famiglia dando il proprio apporto a beneficio dell’altro coniuge e della famiglia, a lui spetterà, anche, un ulteriore assegno con funzione compensativa-risarcitoria.
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